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Legittimo assoggettare ad IVA ma non ad imposta di registro le compravendite immobiliari delle ONLUS
Non può essere ravvisata disparità di trattamento, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva, nella previsione dell'art. 8 della legge sul volontariato che dispone in considerazione dell'attività svolta dal soggetto l'esenzione fiscale per gli acquisti di beni immobili effettuati delle associazioni di volontariato ai soli fini dell'imposta di registro e non dell'IVA. Soggetti passivi delle due imposte, diverse per natura e struttura, sono nell'un caso - imposta di registro - le parti contraenti, trattandosi di imposta applicata all'atto, nell'altro - IVA - i soggetti che effettuano prestazioni di beni e servizi imponibili, con obbligo di rivalsa nei confronti del cessionario o del committente.
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