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Leggi e Sanità
Diritti & Doveri PDF Stampa E-mail

La legislazione italiana è alquanto complessa e voluminosa, per non disperderci nei mille rivoli legislativi e per rendere sufficientemente comprensibili i principali “diritti del Cittadino incontinente”, le leggi sono state sintetizzate. In riferimento alla nostra tutela è doveroso precisare che grazie alla Federazione Italiana Incontinenti abbiamo ottenuto diversi successi (es.: sburocratizzazione per ottenere i dispositivi medici, “Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza” - 28 giugno di ogni anno -, etc.), nell’attuale Governo esiste una proposta di legge a nostro favore, ma siamo lontani da una legge ad hoc perché mancano i fondi governativi.

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Allegati:
I Diritti dellIncontinente a febbraio 2007[I Diritti dellIncontinente a febbraio 2007]170 Kb
 
Cittadini extracomunitari in attesa di rilascio del permesso di soggiorno PDF Stampa E-mail

I cittadini extracomunitari con attività di lavoro subordinato presenti in Italia in data antecedente all’entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al S.S.N. previa esibizione del cedolino comprovante l’avvenuta domanda di regolarizzazione ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1998.

 

 
Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno PDF Stampa E-mail

Ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate del S.S.N:

 

1) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed infortunio;


2) gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esiti correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)-b)-c)-d)-e) del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98, ed esattamente:


a) la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore;
c) le vaccinazioni obbligatorie nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

A fronte delle sopraindicate prestazioni, lo straniero è tenuto a pagare le tariffe previste.


Le prestazioni rese a soggetti privi di risorse economiche sufficienti sono erogate senza oneri a carico del richiedente fatta salva la quota di partecipazione alla spesa (ticket), ove previsti.


Tutte le prestazioni, le prescrizioni farmaceutiche e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l’utilizzo di un codice STP (Straniero temporaneamente presente).


Tale codice è costituito da 16 caratteri (3 per la sigla STP, 3 caratteri per il codice ISTAT relativo alla Regione, 3 per il codice ISTAT della struttura sanitaria erogante e 7 per il numero progressivo assegnato da ogni struttura).


Il codice STP ha validità semestrale e viene rilasciato in sede di prima erogazione dell’assistenza dagli Uffici spedalità delle Aziende ospedaliere e dalle strutture territoriali stabilite dalle Aziende USL contestualmente alla dichiarazione dello stato di indigenza.


Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero.


La struttura sanitaria deve, in ogni caso, provvedere, anche in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito. L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto. Il mancato pagamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative comporta il finanziamento da parte del Ministero degli Interni mentre l’onere degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti a), b), c), d) e) del comma 3 dell’ art. 35 del Decreto Legislativo n. 286/98 ricade sul Fondo Sanitario Nazionale.

 
Iscrizione volontaria al SSN PDF Stampa E-mail

I cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria:
a) sono tenuti alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un Istituto assicurativo italiano o straniero;
b) possono chiedere l’iscrizione volontaria al SSN, dietro corrispettivo del relativo contributo la cui misura varia in proporzione al reddito percepito o allo status di condizione di studio o lavorativa (D.M. 1 ottobre 1986);

 

Hanno diritto all’iscrizione volontaria:

- gli studenti;
- le persone alla pari;
- il personale religioso;
- i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- i dipendenti extracomunitari delle organizzazioni internazionali operanti in Italia fatti salvi gli accordi internazionali in materia;
- il personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari;
- i lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- altre categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria.

 

 

Requisiti per l’iscrizione:

- Permesso di soggiorno superiore a tre mesi tranne che per gli studenti e le persone alla pari che possono chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori;
- Autocertificazione di residenza o di effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato nel permesso di soggiorno in caso di prima iscrizione. Per gli studenti e le persone alla pari non è prevista l’acquisizione della residenza anagrafica;
- Autodichiarazione del numero di codice fiscale;
- Ricevuta del versamento relativo al contributo dovuto ai sensi del D.M. 8/10/86.
- Per gli studenti: certificato di iscrizione al corso di studio ed autocertificazione di non possedere redditi diversi da borse di studio o sussidi;
- Per i collocati alla pari: autocertificazione del proprio status di straniero collocato alla pari con dichiarazione dell’ospitante.

 

Lo straniero è iscritto negli elenchi degli assistibili della USL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione , il domicilio indicato nel permesso di soggiorno. Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. L’iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le persone alla pari.

 

Non hanno diritto all’iscrizione volontaria:
I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per:
- motivi di cura;
- motivi turistici.

 
Iscrizione obbligatoria al SSN a parità di trattamento con i cittadini italiani PDF Stampa E-mail

Hanno diritto i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che:
- abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- siano iscritti nelle liste di collocamento;
- siano detenuti ed internati;
- siano in possesso del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo per:
  . lavoro subordinato;
°  . lavoro autonomo;
°  . motivi familiari;
°  . asilo politico;
°  . asilo umanitario;
°  . richiesta di asilo;
   . in attesa di adozione ed affidamento;
°  . acquisizione della cittadinanza;
°  . cure mediche nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono. L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di extracomunitari iscritti al SSN nelle more dell’iscrizione al servizio stesso.

 

 

Requisiti per l’iscrizione:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo per le motivazioni sopra descritte (Art. 34 T.U. 286/98);
- Autocertificazione di residenza oppure autocertificazione di effettiva dimora, come risulta dal permesso di soggiorno;
- Autodichiarazione del numero di codice fiscale.

 

Lo straniero è iscritto, unitamente con i familiari a carico, negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l’effettiva dimora (domicilio indicato nel permesso di soggiorno). In caso di variazione di domicilio abituale, lo straniero è tenuto a darne comunicazione alla ASL. Per i lavoratori stagionali la ASL di iscrizione è quella del comune indicato sul permesso di soggiorno.

 

Durata dell’iscrizione:

- fino alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno;
- per il periodo intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno e l’ottenimento del rinnovo (attestato da ricevuta per rinnovo);
- fino ad annullamento del permesso di soggiorno per espulsione;
- fino alla modifica del permesso di soggiorno da cui consegua il venir meno dell’obbligo di iscrizione;
- illimitata in presenza di carta di soggiorno;
- per tutta la durata dell’attività lavorativa per il lavoratore stagionale.

 

Non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria:

- I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per affari;
- i lavoratori extracomunitari non tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in particolare esclusi i lavoratori individuati all’art. 27, comma 1, lettere a) i) q) del T.U. 286/99 e precisamente:
1) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
2) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti all’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’ art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
3) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
4) i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche tranne che il permesso sia stato rilasciato a donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.

 
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