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Leggi e Sanità
Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari PDF Stampa E-mail

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (G.U. n. 139/L del 18 agosto 1998)
  • Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (G.U. 190/L del 3 novembre 1999) ;
  • Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • Circolare Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n. 5 (G.U. n. 126 del 1 giugno 2000)
 
Assistenza sanitaria per i cittadini comunitari PDF Stampa E-mail

Normativa di riferimento

  • Regolamento CEE n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità;
  • Reg. CEE n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. CEE 1408/71 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Decreto del Ministro della Sanità del 18 marzo 1999 (G.U. n. 71 del 26 marzo 1999).
 
Trasferimento all’estero per cure di altissima specializzazione PDF Stampa E-mail

Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta , cioè gratuite,erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Le procedure per domandare l’autorizzazione al trasferimento per cure sono le seguenti:

1. L’interessato, o chi per esso, deve presentare domanda all’Unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta di un medico specialista nonché dall’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali;

2. La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa chela proposta, per essere valida, non è necessario che debba essere fatta esclusivamente da un medico specialista pubblico; pertanto è valida anche la proposta fatta da un medico specialista privato;

3. L’istanza o la proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione;

4. L’Unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.

5. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia, ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’Unità sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta;

6. L’Unità sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto;

7. In caso di accoglimento della domanda, la USL rilascia apposita autorizzazione scritta, se la prestazione richiesta è per uno Stato non convenzionato; provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) oppure, un altro formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato); 8. mezzi di ricorso in caso di rigetto.

 

In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato ha la facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:

  • ricorso al Direttore Generale dell’azienda Unità sanitaria locale;
  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);
  • ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
  • ricorso in appello al Consiglio di Stato.

In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato ha facoltà di ricorrere:

  • alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado);
  • alla magistratura ordinaria di appello(giudizio di 2° grado);
  • alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado).
 
Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) PDF Stampa E-mail

La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza dai modelli E110, E111, E119 ed E128.

 

L’emissione e la distribuzione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) a tutti gli iscritti al SSN viene realizzata dal Ministero dell’Economia e Finanze eccetto che per gli assistiti della Regione Lombardia per i quali è la stessa Regione che sta provvedendo a distribuirla. Attualmente la TEAM è stata inviata agli iscritti della Regione Abruzzo, verrà quindi distribuita alle Regioni Umbria (entro novembre), Emilia Romagna (entro gennaio 2005), Veneto (entro febbraio 2005) e Lazio (entro marzo 2005) e quindi alle rimanenti regioni. Coloro i quali non siano in possesso della tessera, in caso di temporaneo soggiorno in uno Stato UE, potranno richiedere alla propria ASL di appartenenza il certificato sostitutivo provvisorio fino al 31 dicembre 2005; dopo tale data il certificato verrà rilasciato solo in caso di furto o smarrimento della tessera.


Si rammenta che la TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) permettono ad un cittadino in temporaneo soggiorno all’estero di riceve nello Stato UE le cure “medicalmente necessarie” (e non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal modello E111). Si sottolinea che la TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate).

 

Quindi in virtù dell’attuale legislazione comunitaria e nazionale, per recarsi all’estero allo scopo di ottenere delle cure (ad esempio per trattamenti ospedalieri che vedono in Italia liste di attesa troppo lunghe) è assolutamente necessario attivare la procedura:

  • di rilascio del modello E112 sempre da parte della ASL competente per l’assistenza in forma diretta
  • di rilascio dell’ autorizzazione da parte della ASL competente nel caso di assistenza indiretta.
 
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Cure Palliative
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I Diritti dell'Incontinente