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Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno PDF Stampa E-mail

Ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate del S.S.N:

 

1) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed infortunio;


2) gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esiti correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)-b)-c)-d)-e) del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98, ed esattamente:


a) la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore;
c) le vaccinazioni obbligatorie nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

A fronte delle sopraindicate prestazioni, lo straniero è tenuto a pagare le tariffe previste.


Le prestazioni rese a soggetti privi di risorse economiche sufficienti sono erogate senza oneri a carico del richiedente fatta salva la quota di partecipazione alla spesa (ticket), ove previsti.


Tutte le prestazioni, le prescrizioni farmaceutiche e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l’utilizzo di un codice STP (Straniero temporaneamente presente).


Tale codice è costituito da 16 caratteri (3 per la sigla STP, 3 caratteri per il codice ISTAT relativo alla Regione, 3 per il codice ISTAT della struttura sanitaria erogante e 7 per il numero progressivo assegnato da ogni struttura).


Il codice STP ha validità semestrale e viene rilasciato in sede di prima erogazione dell’assistenza dagli Uffici spedalità delle Aziende ospedaliere e dalle strutture territoriali stabilite dalle Aziende USL contestualmente alla dichiarazione dello stato di indigenza.


Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero.


La struttura sanitaria deve, in ogni caso, provvedere, anche in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito. L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto. Il mancato pagamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative comporta il finanziamento da parte del Ministero degli Interni mentre l’onere degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti a), b), c), d) e) del comma 3 dell’ art. 35 del Decreto Legislativo n. 286/98 ricade sul Fondo Sanitario Nazionale.

 
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