| Trasferimento all’estero per cure di altissima specializzazione |
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Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta , cioè gratuite,erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Le procedure per domandare l’autorizzazione al trasferimento per cure sono le seguenti: 1. L’interessato, o chi per esso, deve presentare domanda all’Unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta di un medico specialista nonché dall’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali; 2. La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa chela proposta, per essere valida, non è necessario che debba essere fatta esclusivamente da un medico specialista pubblico; pertanto è valida anche la proposta fatta da un medico specialista privato; 3. L’istanza o la proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione; 4. L’Unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente. 5. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia, ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’Unità sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta; 6. L’Unità sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto; 7. In caso di accoglimento della domanda, la USL rilascia apposita autorizzazione scritta, se la prestazione richiesta è per uno Stato non convenzionato; provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) oppure, un altro formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato); 8. mezzi di ricorso in caso di rigetto.
In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato ha la facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:
In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato ha facoltà di ricorrere:
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Diritti & Doveri 





