| Lo Statuto |
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Statuto *
Art.1 E' costituita la "Federazione Italiana Incontinenti", acronimo FINCO, fondata sui principi della solidarietà, parità di trattamenti in materia di disabilità, tutela dei diritti delle persone con disabilità e contro ogni atto discriminatorio verso le persone disabili, promozione sociale, volontariato, aggregazione, prevenzione, cura, istruzione e formazione socio-sanitaria. L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze federative. Essa aderisce alla World Federation of Incontinent Patients (WFIP), alla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) e alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Art.2 L'associazione ha sede legale a Capurso (Bari) in Via Italo Calvino,6 e la segreteria a Bari, in Viale Orazio Flacco,24. Il consiglio direttivo può istituire degli organismi regionali con piena autonomia finanziaria. Art.3 La durata dell'associazione è illimitata e connessa all'esistenza dei problemi. Art.4 L'associazione è apartitica, non persegue alcun fine di lucro e opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo. L'associazione gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria. I fini preposti sono: 1. riunire in libera e democratica associazione tutti i cittadini che soffrono di incontinenza (urinaria e fecale), ritenzione urinaria e più in generale dei disturbi del pavimento pelvico (esempio: stipsi da incoordinazione muscolare, rettocele, dolore perineale cronico ed esiti di interventi pelvi-perineali, etc.); i medici che direttamente si interessano a tali problematiche; gli infermieri specialisti della riabilitazione dell'incontinenza, le ostetriche, i fisioterapisti ed i cittadini sensibili a tali problematiche; 2. promuovere la parità di trattamento e tutela giudiziaria dei diritti delle persone con disabilità soggette a incontinenza urinaria e fecale, ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione, senza alcun fine di lucro; 3. tutelare i pazienti oncologici e familiari che a causa di un tumore alla prostata, vescica, collo dell'utero, pavimento pelvico, etc., spesso soffrono di incontinenza e non trovano risposte adeguate ai propri bisogni (cura, prevenzione, assistenza, riabilitazione, sostegno psicologico, dispositivi medici, piaghe da decubito, diritti sessuali, qualità di vita, etc.); 4. attuare programmi di sensibilizzazione, prevenzione, riabilitazione, reinserimento psico sociale, che investono direttamente o indirettamente gli incontinenti urinari, fecali, i soggetti affetti da ritenzione urinaria e più in generale da disturbi del pavimento pelvico, assicurando loro una migliore qualità di vita; 5. organizzare ogni anno, il 28 giugno, a ogni livello territoriale e istituzionale, la "Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza", istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.186, dell'11 agosto 2006; 6. svolgere opera di sensibilizzazione ed informazione, relativamente alle problematiche connesse all'invalidità, nei confronti della società, verso le Istituzioni e gli organi deputati all'informazione; 7. contribuire alla sensibilizzazione, formazione ed apprendimento degli operatori socio-sanitari (medici, infermieri e volontari) e degli stessi soci, promovendo, da sola o con altre associazioni, Forze sociali o Enti, iniziative idonee al raggiungimento dei suddetti scopi. In merito all'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) ed alle direttive emanate dal Ministero della Salute, utili ai fini della formazione degli Operatori sanitari (medici, infermieri, ostetriche, psicologi, fisioterapisti, etc.), saranno previsti sistemi di verifica della qualità e delle attività svolte oltre alla elaborazione di trial di studio, linee guida, procedure e protocolli, effettuati in collaborazione con le società scientifiche ed associazioni di pazienti; 8. collaborare con le Istituzioni, le società scientifiche mediche, infermieristiche, ostetriche ed altre associazioni o gruppi di pazienti interessati a tali problematiche; 9. promuovere seminari, ricerche, convegni, manifestazioni e tutto quanto sarà ritenuto idoneo per la raccolta di fondi al fine di divulgare le proprie finalità statutarie; 10. istituire un "comitato scientifico" e/o gruppi di lavoro sociali e scientifici, anche contro gli atti discriminatori, le parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, specie se incontinenti urinari e fecali. Le sedi FINCO sono aperte gratuitamente a tutte le persone bisognevoli d'assistenza, siano o non siano essi soci. L'associazione opera per il perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale a beneficio di terzi, ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, in modo particolare promuove la parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione. Essa è composta da sole persone fisiche. Art.5 I soci possono essere ordinari, honoris causa ed il presidente onorario: 1. soci ordinari: sono gli incontinenti, i familiari ed i cittadini che intendono porsi quali soggetti volontari nei confronti delle persone interessate al problema; 2. i soci "honoris causa" sono nominati dal consiglio direttivo tra coloro che hanno particolari meriti scientifici, umanitari, sociali e morali; 3. il presidente onorario è nominato dal consiglio direttivo e deve essere una autorevole personalità super partes. Art.6 A tutti i soci è riconosciuto il diritto al voto nelle assemblee e l'esercizio di tale diritto da parte dei soci ordinari è subordinato al pagamento della quota. Essi possono fruire gratuitamente delle prestazioni mediche e didattiche fornite dall'associazione, partecipando ai vari momenti formativi, sociali, culturali e ricreativi della stessa. Art.7 La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Art.8 L'associazione è tenuta a garantire ai soci la regolare informazione riguardo alle attività associative svolte e da svolgere. Art.9 L'ammissione alla qualifica di socio è da considerarsi accettata a fronte della condivisione degli scopi sociali ed accettazione del presente statuto. Egli può essere escluso soltanto in caso di gravi azioni o reati. In merito all'espulsione decide il consiglio direttivo, motivandola. Gli associati che abbiano rinunciato alla qualifica di socio o siano stati esclusi per gravi azioni o reati, non possono ritirare i contributi versati né hanno titolo alcuno sul patrimonio dell'associazione. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art.10 Sono organi associativi: 1. l'assemblea generale dei soci; 2. il consiglio direttivo; 3. il presidente; 4. il vice-presidente; 5. il segretario/tesoriere; 6. i revisori dei conti. Tutte le cariche sono gratuite. ASSEMBLEA GENERALE Art.11 L'assemblea generale è formata da tutti i soci ed è il massimo organo decisionale e di coordinamento delle attività associative. Art.12 L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno. Essa: 1. delibera sulla relazione programmatica dell'associazione; 2. approva il bilancio preventivo e consuntivo; 3. ogni cinque anni, a maggioranza tra gli aventi diritto elegge i componenti il consiglio direttivo, il presidente ed i revisori dei conti; 4. approva il regolamento interno e le eventuali modifiche al regolamento stesso, su proposta del consiglio direttivo; 5. stabilisce le quote sociali. Art.13 L'assemblea straordinaria dei soci è convocata dal presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal consiglio direttivo o, qualora ne sia fatta specifica e motivata richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. Essa è l'unico organo deputato a modificare lo statuto, trasformare lo stato giuridico o a deliberare lo scioglimento dell'associazione. Art.14 L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul notiziario associativo "Eureka" e/o a mezzo lettera semplice e/o a mezzo posta elettronica, inviata a tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative, ai membri del consiglio direttivo, ai soci "honoris causa", al presidente onorario ed ai revisori dei conti. La convocazione va spedita almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o da un socio eletto dall'assemblea. Art.15 Possono partecipare all'assemblea tutti i cittadini sensibili a tali problematiche ma hanno diritto al voto soltanto i soci. Data la patologia e le difficoltà di mobilità nel territorio ciascun socio può rappresentare non più di cinque deleghe scritte, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Rilevata la patologia e l'età avanzata della maggioranza degli associati nelle regioni dove l'associazione non è presente è ammesso il voto per corrispondenza. Art.16 L'assemblea, in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Art.17 Nell'assemblea le votazioni si fanno per alzata di mano e/o a scrutino segreto e/o per appello nominale. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno alcun diritto di voto. Ogni decisione dell'assemblea generale sarà ritenuta valida qualora votata dalla maggioranza assoluta dei soci presenti. CONSIGLIO DIRETTIVO Art.18 Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale dei soci può essere costituito da un minimo di sette ad un massimo di nove consiglieri, presidente compreso, in merito delibera l'assemblea. Per l'esercizio delle proprie funzioni è previsto unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate. Art.19 I consiglieri componenti il direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il vice-presidente, il segretario/tesoriere, i soci "honoris causa" ed il presidente onorario. Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea generale dei soci e preferibilmente deve essere un paziente. Art.20 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque in riunioni ordinarie almeno una volta l'anno. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente, oppure in caso di assenza dal vice-presidente, in sua assenza dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del consiglio direttivo possono anche essere effettuate in videoconferenza. Art.21 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Esso delibera validamente a maggioranza dei voti presenti. Art.22 Il consiglio direttivo: 1. presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'associazione, stabilendo il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 2. provvede all'amministrazione ordinaria dell'associazione; 3. predispone e sottopone annualmente all'assemblea generale dei soci i bilanci consuntivi e preventivi; 4. delibera sui componenti la commissione scientifica e/o gruppi di lavoro; 5. delibera in casi gravi l'esclusione da socio, motivandola. Art.23 Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. SEGRETARIO/TESORIERE Art.24 Il segretario-tesoriere: 1. compila ed aggiorna il libro soci; 2. provvede alla corrispondenza; 3. organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendo i relativi verbali; 4. controfirma i verbali delle assemblee; 5. sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'associazione. In qualità di tesoriere è delegato dal presidente per l'amministrazione ordinaria dell'associazione ed in particolare per la gestione dei fondi speciali, di effettuare pagamenti autorizzati, di rilasciare quietanze; di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e, tutto quant'altro previsto dalle leggi vigenti. REVISORI DEI CONTI Art.25 I revisori dei conti, in numero di tre effettivi sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e vigilare sull'amministrazione dell'associazione. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE Art.26 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: a) contributi versati dagli associati come quota di iscrizione; b) contributi da privati; c) contributi delle Istituzioni pubbliche; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) donazioni e lasciti testamentari; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato) e dalla legge n.383/00 sulle associazioni nazionali di promozione sociali; h) redistribuzione degli utili investiti nelle attività statutarie. BILANCIO Art.27 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno e ha termine il trentuno dicembre dello stesso. Il bilancio associativo è approvato dall'assemblea dei soci. L'associazione predispone regolare bilancio consuntivo e preventivo, dai quali devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I bilanci sono redatti dal segretario/tesoriere che conserva i libri contabili e li presenta al consiglio direttivo; sono sottoposti all'approvazione con voto palese dalla maggioranza semplice dei soci. FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Art.28 Il funzionamento dell'associazione dovrà risultare dall'azione coordinata del consiglio direttivo, presidenza e segretario/tesoriere. Art.29 I fondi a disposizione dell'associazione sono gestiti ed amministrati dal consiglio direttivo. Le rispettive entrate ed uscite sono riportate sui libri contabili e tenuti dal segretario/tesoriere dell'associazione. ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE Art.30 In caso di scioglimento dell'associazione i beni saranno devoluti alla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.) con sede legale in Roma o, in ogni caso, ad associazioni aventi fini di utilità sociale. Art.31 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge, in particolare dalla legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato), dalla legge n. 383/00 (legge sulle Associazioni nazionali di promozione sociale) e dal D.L. n. 460 del 1997, sulle ONLUS.
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