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News Lavoro e Disabilità PDF Stampa E-mail
MALATTIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
"Doppio binario" per la gestione dei lavoratori che presentino infermità fisiche.

Decisivi nelle sentenze in oggetto gli art. 2087, 4 comma 5 della legge 626 del 1994 e l'art. 23 della Costituzione.
Così il periodo di comporto non decorre nel caso in cui la malattia sia dovuta a condizioni lavorative incompatibili con le condizioni individuali.
Se le menomazioni, infermità o carenze fisiche del lavoratore rendono impossibile sul piano organizzativo l'assegnazione a mansioni compatibili con questo stato individuale, ciò comunque non autorizza l'attribuzione a mansioni che non lo siano.
Il datore di lavoro potrà eventualmente ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ciò premesso, il datore di lavoro non ha conseguentemente l'obbligo di creare condizioni o mansioni compatibili con le condizioni di salute individuale del lavoratore.
Infatti, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere importa se non in base alla legge.
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Allegati:
Malattie e organizzazione aziendale[Malattie e organizzazione aziendale]512 Kb
Malattie e organizzazione aziendale2[Malattie e organizzazione aziendale2]534 Kb
 
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